Ai sensi della Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 35 art. 28:
” Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico
1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell’efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, in Puglia la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all’articolo 42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:
a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanita pubblica;
b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.
Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni.”
Pertanto NON è obbligatoria la presentazione del certificato medico per la riammissione a scuola degli alunni assenti (nemmeno dopo malattia superiore a 5 giorni) mentre è necessaria solo per le casistiche esplicitate nel citato art. 28 della legge sopra riportata.
Si invitano, in ogni caso, i genitori degli alunni ad interfacciarsi con il proprio medico di famiglia e/o pediatra per valutare se ricorrono le condizioni per la presentazione del certificato medico.
Si coglie l’occasione per ricordare ai genitori che la giustifica delle assenze deve essere tempestiva e ai docenti che è necessario un attento e rigoroso controllo delle giustifiche delle assenze.
Si confida nella fattiva collaborazione di tutti.
da Carmela Trivisonne
Docente